Internazionale

Il principio di non discriminazione nella normativa internazionale.

La fine della seconda guerra mondiale, e la scoperta delle aberrazioni del nazismo, nel 1945  rappresentano il punto di svolta e di partenza delle attività internazionali per la protezione dei diritti dell’uomo, in quanto segnano l’inizio della creazione di un sistema di norme internazionali teso a vincolare gli Stati a rispettare un catalogo di diritti umani.

Nella Dichiarazione universale dei diritti Umani (10 dicembre 1948), il principio di non discriminazione è indicato come uno dei principi generali per il godimento dei diritti umani. In questo senso, il divieto di discriminazione appartiene a quello zoccolo duro del Diritto Internazionale generale che costituisce lo Ius Cogens, che tutti incondizionatamente sono obbligati a rispettare.

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. (Art. 2)

Dal punto di vista internazionale, il primo e fondamentale riferimento al principio di non discriminazione è contenuto nella Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (Ris. Assemblea generale N.U. del 21 dicembre 1965). La Convenzione definisce, all’art.1, discriminazione razziale «ogni distinzione, esclusione, limitazione o preferenza basata sulla razza, il colore della pelle, la discendenza o l’origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l’effetto di annullare o compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro ambito della vita pubblica».

La Convenzione ha previsto inoltre l’istituzione di un Comitato sull’Eliminazione della Discriminazione Razziale con compiti di tutelare l’applicazione della Convenzione attraverso lo studio dei rapporti degli Stati parte alla Convenzione.

Il diritto a non essere discriminati per la propria origine è ormai riconosciuto ampiamente, riportato in tutti i documenti internazionali di tutela dei diritti umani, a conferma che in ambito NU la lotta contro il razzismo e la discriminazione razziale ha rappresentato fin dalla costituzione dell’organizzazione un obiettivo primario. In questo senso, l’Assemblea Generale ha ribadito il suo impegno nel corso degli anni convocando tre Conferenze mondiali (1978, 1983 e 2001), e proclamando tre Decenni dedicati alla lotta contro il razzismo e la discriminazione razziale (1973-1982, 1983-1992 e 1994-2003). Tra gli altri documenti in materia, si segnalano, inoltre:

  • la Convenzione internazionale sulla soppressione e punizione del crimine di apartheid;

  • la Convenzione contro la discriminazione nell’educazione;

  • la Dichiarazione sull’eliminazione di tutte le forme d’intolleranza e discriminazione fondate sulla religione e/o il credo.